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Legge 01/03/2001 n. 63

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento».

Art. 17.

1. All’articolo 503, comma 4, del Codice di procedura penale, le parole: «dell’articolo 500, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 500, comma 2».

Art. 18.

1. All’articolo 513 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4»

b) nel comma 2, dopo la parola: «210» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1».

Art. 19.

1. All’articolo 526 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore».

Art. 20.

1. Dopo l’articolo 377 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 377-bis. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Art. 21.

1. All’articolo 384, secondo comma, del Codice penale, la parola «ovvero» è sostituita dalle seguenti: «ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o».

Art. 22.

1. All’articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell’udienza preliminare, prima dell’inizio della discussione, il giudice chiede all’imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall’articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Art. 23.

1. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale».

Art. 24.

1. All’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento»

Art. 25.

1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell’articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall’articolo 19 della presente legge.

5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

 

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